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P. 26/07/2005
-Designare gli incaricati.
• L'istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai dati contenuti nel Portfolio quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento (articoli 30 e 29 del Codice).
-Sicurezza dei dati.
• Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (articoli 31-36 e allegato B)).
-Garantire l'esercizio dei diritti.
• Va garantito l'esercizio da parte di tutti gli interessati (e in particolare degli esercenti la potesta), dei diritti individuati dal Codice (art. 7) e, in particolare, del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati (quando vi sia interesse), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità di valutazione della formazione scolastica.
-Breve conservazione dei dati.
• Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (art. 11, comma 1, lettera e), del Codice).
-Rilascio all'interessato.
• Il Portfolio (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e C) al citato decreto legislativo n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio «si innesta su quello portato» dall'alunno) deve essere rilasciato allo studente alla fine del corso degli studi, affinchè lo stesso lo consegni, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto scolastico. Tutto ciò premesso, Il Garante
a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice, prescrive agli istituti scolastici di adottare le misure necessarie ed opportune indicate in motivazione, al fine di conformare i trattamenti di dati alle vigenti disposizioni
b) dispone che copia del presente provvedimento sia inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione, anche per il seguito indicato in motivazione
c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 26 luglio 2005 Il presidente Pizzetti Il relatore Paissan Il segretario generale Buttarelli
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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